75 anni di Costituzione Antifascista/2

LA NOSTRA STORIA, LE NOSTRE REGOLE. Nel Paese con la Costituzione Antifascista più bella del mondo e volutamente dimenticata (e mai applicata interamente) iniziamo questo viaggio di scoperta della nostra Carta Costituzionale scritta con il sangue dei nostri giovani. I partigiani, in questo strano Paese, non faranno la fine dei Briganti (che la Storia fa passare come delinquenti). Stiamo parlando di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà. I secondi si sono difesi dall'occupazione dei Savoia (peggio dei nazisti) e i primi da quella nazi-fascista.

75 anni di Costituzione Antifascista/2

ART. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

ART. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 

 

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