A FUTURA MEMORIA

OMICIDIO CUCCHI. Vergogna di Stato. Sono passati undici anni. Restano le ferite.

A FUTURA MEMORIA

La classe dirigente di un Paese senza Vergogna. 

Undici anni fa l'omicidio di Stefano Cucchi

Per non dimenticare. 

Stefano è morto, nell’indifferenza generale di tutti coloro che lo hanno visto nei giorni del suo calvario.
E nel quieto vivere di chi sapeva e non ha avuto il coraggio di parlare allora finché si era in tempo, forse, di poterlo salvare.

Ilaria Cucchi

Visti gli articoli 533-535 del codice di procedura penale dichiara Di Bernardo Alessio e D'Alessandro Raffaele responsabili del delitto loro ascritto al capo A, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti condanna ciascuno alla pena di anni dodici di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli articoli 29 e 32 del Codice penale dichiara agli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale dichiara Tedesco Francesco e Mandolini Roberto responsabili del delitto loro ascritto a capo C escluso il fatto descritto nel primo capoverso dell'imputazione in concorso per entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti condanna il Tedesco alla pena di anni due mesi sei di reclusione, il Mandolini alla pena di anni tre mesi e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 29 del Codice penale dichiara Mandolini Roberto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli articoli 538 e seguenti del Codice di procedura penale condanna gli imputati, a eccezione di Nicolardi Vincenzo, al risarcimento in favore della parte civile Roma capitale dei danni da ritirarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza in giudizio liquidati in complessivi euro sei mila cinquecento oltre accessori.

Di Bernardo ed D'Alessandro risarcimenti in favore della parte civile CittadinanzAttiva dei danni da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza in giudizio liquidate in complessive undici mila euro oltre accessori.

Tedesco e Mandolini a risarcimento in favore delle parti civili Minichini Nicola, Santantonio Corrado e Domenici Antonio dei danni da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza in giudizio liquidate per ciascun difensore in complessivi diciannove mila euro oltre accessori.

Gli imputati, ad eccezione di Nicolardi Vincenzo, a risarcimenti in favore della parte civile Rita Calore dei danni tali fidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza in giudizio liquididati in complessivi sessanta mila euro.

Gli imputati, a eccezione di Vincenzo, a risarcimenti in favore delle parti civili Giovanni Cucchi e Ilaria Cucchi improprie quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori dei danni da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione liquidati in complessivi sessanta mila euro oltre accessori.

Poi assegna Calori Rita, Cucchi Giovanni, Cucchi Ilaria una provvisionale pari a cento mila euro per ciascuna di loro.

Visto l'articolo 530 codice di procedura procedura penale assolve Tedesco Francesco dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto.

Visti gli articoli 521 e 530 del codice di procedura penale assolve Tedesco Francesco, Mandolini Roberto e Nicolardi Vincenzo dal delitto di cui all'articolo 372 Codice Penale così qualificati i fatti di cui ai capi D, E ed F perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'articolo 384 Codice penale e fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motiavazione.

L'udienza è tolta.

Processo bis per la morte di Stefano Cucchi - Sentenza, Roma, 14 novembre 2019