Enzo Guarnera, avvocato penalista: «Un rischio per la democrazia»

IL NUOVO REATO. Abbiamo letto il nuovo Decreto del Governo di destra della Meloni, dove è contenuta la norma anti Rave (questa parola non è nemmeno contenuta nel decreto) e abbiamo deciso di ascoltare il parere degli esperti per dare la possibilità ai nostri lettori di comprendere meglio ciò che sta accadendo.

Enzo Guarnera, avvocato penalista: «Un rischio per la democrazia»
L'avvocato Enzo Guarnera

«La rivendico. Ma non negheremo a nessuno di esprimere dissenso.»

Giorgia Meloni, Presidenta del Consiglio dei Ministri, Corriere della Sera, 2 novembre 2022

IL DECRETO CONTESTATO. Dopo le innumerevoli polemiche di questi giorni abbiamo deciso di ascoltare gli esperti, gli studiosi della materia. Oggi iniziamo questo nostro percorso, per fornire qualche elemento in più ai nostri lettori, con l'intervista all'avvocato Guarnera, penalista siciliano, impegnato da diversi anni sul fronte della legalità. 

Cosa pensa del primo atto dell'esecutivo guidato dal Presidente Giorgia Meloni, che inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis. Una norma in materia di "occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali". Era così necessaria ed urgente?

«La norma non era assolutamente urgente né necessaria. Infatti esistono già precise disposizioni di legge che sanzionano determinati comportamenti: invasione e occupazione di edifici pubblici e privati, spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, rumori molesti che disturbano il riposo delle persone, manifestazioni non autorizzate. Prevedere una ipotesi normativa che le mette tutte assieme assume una valenza quasi intimidatoria, anche per la entità della sanzione prevista. Il timore è che tale norma possa essere applicata in maniera estensiva a qualsiasi manifestazione. Infatti i comportamenti sanzionabili non sono previsti in maniera specifica».

 

Per qualcuno la norma è poco chiara nell'individuazione della fattispecie. Potrebbe essere interpretata in maniera estensiva?

«Siamo in presenza, come si dice nella dottrina, di una "norma penale in bianco", che contiene una sanzione determinata ma il precetto rimane generico, destinato a varie possibili specificazioni mediante elementi futuri, individuati, di volta in volta, non dalla legge ma dall'autorità amministrativa (per esempio: prefetto, questore, forze di polizia). Ritengo che ciò risulti pericoloso. Inoltre, come dicevo prima, non ritengo vi fossero le condizioni di necessità ed urgenza, previste dalla Costituzione, per emanare un decreto-legge. Ma questo è un vizio antico di tutti i governi, a prescindere dalle maggioranze che le sostengono. Il Parlamento viene esautorato, non vi è più discussione e confronto nel merito, e poi si procede ponendo la questione di fiducia al momento della conversione in legge dei decreti.»

 

Alcuni esponenti dell'opposizione temono che questo nuovo reato possa mettere a rischio la libertà di manifestazione. Secondo lei è così?

«Questa è una "norma immagine" che si rivolge alla "pancia" di un certo elettorato, poco propenso a pensare con equilibrio e razionalità. Purtroppo è un modus operandi di larga parte della classe politica, trasversalmente intesa. Suscitare emozioni, assecondando gli istinti. La qualità del consenso ragionato e consapevole è in fase di estinzione. Considero ciò un rischio per la democrazia. Tutti i regimi autoritari nascono e si affermano in tale humus antropologico. Meno male che abbiamo ancora una Costituzione a salvaguardare determinati valori.»

 

DOMANI, venerdì 4 novembre 2022, l’INTERVISTA esclusiva a DOMENICO GALLO, ex magistrato di Cassazione, già Senatore della Repubblica e tra i promotori del coordinamento per la Democrazia Costituzionale.

 

Comma 1, articolo 5 del decreto legge numero 162 del 31 ottobre 2022:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita».

 

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