«Il sesso senza consenso è SEMPRE stupro». La campagna di sensibilizzazione di Amnesty International

In Italia il codice penale fa riferimento ad una definizione di stupro basata esclusivamente sull’uso della violenza, della forza, della minaccia di uso della forza o della coercizione. Senza alcun riferimento al principio del consenso, così come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro paese nel 2014.

«Il sesso senza consenso è SEMPRE stupro». La campagna di sensibilizzazione di Amnesty International
#IOLOCHIEDO

“Il sesso senza consenso è stupro”, è un concetto semplice, che dovrebbe mettere d’accordo tutti. Purtroppo non è così. 

In Italia il codice penale fa riferimento ad una definizione di stupro basata esclusivamente sull’uso della violenzadella forzadella minaccia di uso della forza o della coercizione. Senza alcun riferimento al principio del consenso, così come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro paese nel 2014.

L’introduzione del principio del consenso nella nostra legislazione contribuirebbe a garantire il pieno accesso alla giustizia alle vittime di violenza sessuale.

Chiediamo l’adeguamento della nostra legislazione e una forte spinta ad un cambiamento culturale perché sia chiaro che il sesso senza consenso è uno stupro.

Il codice penale italiano (risalente al 1930 e tuttora in vigore nonostante le numerose modifiche adottate), all’articolo 609-bis, introdotto con la legge n 66 del 1996, punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa l’altra persona a subire atti sessuali e quella di chi che induce l’altra persona a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica. L’articolo 609-ter c.p., invece, prevede delle circostanze (dette aggravanti).

In nessun caso, il reato di stupro è definito esplicitamente come un “rapporto sessuale senza consenso”.

È inoltre prevista un’aggravante della pena se i fatti sono commessi nei confronti di una persona che ha fatto uso di alcool. In nessuna di queste norme è richiamato l’elemento del consenso così come indicato nella Convenzione di Istanbul.

L’Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre del 2012 e il 27 giugno 2013 il Parlamento l’ha ratificata. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La violenza viene riconosciuta come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazioneQui la Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e lattuazione nel nostro ordinamento interno

I dati

I dati sulla violenza sessuale, probabilmente sottostimati, dipingono una realtà terribile. I risultati di un sondaggio a livello dell’Unione Europea mostrano che:

  • 1 donna su 20 di età pari o superiore a 15 anni nell’UE è stata stuprata. Sono circa 9 milioni di donne.
  • 1 su 10 donne di età pari o superiore a 15 anni nell’UE hanno subito qualche forma di violenza sessuale.

La stupro è una forma di violenza diffusa e sistemica in tutto il mondo. Non ci sono paesi in cui le persone vivano libere dalla sua minaccia e nessun genere o gruppo di persone sono esenti dai suoi effetti distruttivi.

Lo stupro e altri reati sessuali costituiscono un grave attacco all’integrità fisica, mentale e all’autonomia sessuale della vittima. Sono violazioni dei diritti umani in sé stesse e compromettono anche il godimento da parte della vittima di una serie di altri diritti umani, come il diritto alla vita, la salute fisica e mentale, la sicurezza personale, la libertà, l’uguaglianza all’interno della famiglia e davanti alla legge, indipendentemente dall’identità di genere, il diritto di essere liberi da discriminazioni e torture e altri maltrattamenti. Le vittime spesso non conoscono i propri diritti e si trovano di fronte a molteplici ostacoli nell’accesso alla giustizia e ai risarcimenti, compresi stereotipi di genere dannosi, idee sbagliate su violenza sessuale, accuse di colpevolezza, domande di credibilità, sostegno inadeguato e legislazione inefficace.

In Italia, nel febbraio 2018 i dati della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e violenza contro le donne hanno evidenziato che circa il 50 per cento dei processi per questo tipo di reati si conclude con l’assoluzione degli imputati e che, elemento ulteriore di preoccupazione, esistono profonde differenze nelle valutazioni dei giudici e delle conseguenti sentenze emesse dai tribunali italiani.

Una gonna corta non è un sì.

Una vestito scollato non è un sì.

Il sesso senza consenso è SEMPRE stupro. Punto.

fonte: amnesty.it

 

Chiediamo al Ministro della Giustizia la revisione dell’articolo 609-bis del codice penale, in linea con gli impegni presi nel 2013, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile

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