Lo Stato di diritto

L'OPINIONE. «In tutti i processi ove si discute sulla capacità di intendere e di volere di un imputato i giudici si affidano sempre ai periti psichiatrici. Sono essi che possiedono gli strumenti tecnici e conoscitivi per affermare se un soggetto è malato di mente, se lo era al momento nel quale commise il reato, oppure se finge di esserlo. Le conclusioni dei periti diventano pertanto vincolanti, salvo a motivare l'eventuale dissenso dalle loro conclusioni. Se l'imputato è totalmente infermo di mente i giudici devono applicare la legge, nella specie l'art.88 del codice penale.»

Lo Stato di diritto

Le reazioni istintive ed emotive accecano la ragione e impediscono di ìnformarsi, di conoscere e di capire. Un esempio tratto dalla recente cronaca. 

La Corte di Assise di Brescia ha assolto un uomo che ha ucciso la moglie ritenendolo totalmente infermo di mente perchè in preda a gelosia ossessiva e delirante. Apriti cielo!

In tanti a gridare allo scandalo, a stracciarsi le vesti, ad inveire contro i giudici e, visto che ci siamo, contro la magistratura nel suo insieme. Qualcuno, addirittura, si è spinto molto oltre, affermando che con questa sentenza si è dato il via libera all'omicidio della moglie per motivi di onore.

Andiamo con ordine. Ritengo che nessuno di costoro, come me, abbia letto una sola pagina del fascicolo processuale. Se è così, ogni valutazione del caso concreto è intellettualmente scorretta.

Allora si può solo ricordare cosa prevede, in linea generale, il codice penale italiano. Art.88:"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere". Significa che il malato totale di mente non ha la facoltà di comprendere il carattere illecito delle proprie azioni e di comportarsi in conformità.

In tutti i processi ove si discute sulla capacità di intendere e di volere di un imputato i giudici si affidano sempre ai periti psichiatrici. Sono essi che possiedono gli strumenti tecnici e conoscitivi per affermare se un soggetto è malato di mente, se lo era al momento nel quale commise il reato, oppure se finge di esserlo.

Le conclusioni dei periti diventano pertanto vincolanti, salvo a motivare l'eventuale dissenso dalle loro conclusioni. Se l'imputato è totalmente infermo di mente i giudici devono applicare la legge, nella specie l'art.88 del codice penale.

Ne consegue, comunque, che per il soggetto va disposto un periodo, più o meno lungo, di ricovero in una struttura idonea per la cura della sua patologia. Chiarito questo, il discorso finisce qui.

È vero che il Pubblico Ministero, nel caso di cui sopra, aveva chiesto l'ergastolo non condividendo le conclusioni dei periti. Ma, se vuole, avrà modo di far valere le proprie ragioni in grado di Appello.

Questo, piaccia o no, è lo Stato di Diritto. Altrimenti si torna alla giustizia sommaria dettata dal basso istinto della massa informe. Al pollice verso della plebe negli spettacoli del Colosseo.