CURA ITALIA, proroga fino al 15 maggio

L’originario termine, individuato dal primo comma dell’art. 103 del decreto legge “Cura Italia” nel 15 aprile 2020, è stato quindi prorogato al 15 maggio 2020. In altri termini, ai fini del computo dei termini innanzi richiamati pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 maggio 2020.

CURA ITALIA, proroga fino al 15 maggio

In merito alle misure introdotte dal Governo attraverso l’art. 103 del decreto legge “Cura Italia”, devono essere riviste alla luce del successivo decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.

L’art. 37 del citato decreto, infatti, ha previsto che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, nonché dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

L’originario termine, individuato dal primo comma dell’art. 103 del decreto legge “Cura Italia” nel 15 aprile 2020, è stato quindi prorogato al 15 maggio 2020. In altri termini, ai fini del computo dei termini innanzi richiamati pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 maggio 2020.

Restano ferme, invece, le considerazioni di merito svolte nel post del 24 marzo relative alla disposizioni normative portate dall’art. 103 del decreto legge “Cura Italia”. Va da se che il mancato rispetto del combinato disposto dei citati articoli 103 e 37 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, a seconda che sia posto in essere dalla pubblica amministrazione o dal privato cittadino, comporta l’illegittimità dell’atto amministrativo adottato nel periodo di sospensione (ad esempio l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica) ovvero del contegno tenuto dal privato, sempre nel citato periodo di sospensione (ad esempio inizio dei lavori per formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire).

 

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