IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Terza puntata)

L'OPINIONE DELL'AVV. GUARNERA. «Il pieno godimento dei diritti civili e politici esclude dalla eleggibilità sia gli interdetti e gli inabilitati che coloro i quali siano stati cancellati dalle liste elettorali.»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  (Terza puntata)

Art.84

"Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L' ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L' assegno è la dotazione del Presidente sono determinati per legge."

Questo articolo indica i requisiti di eleggibilità, cioè quelli che una persona fisica deve possedere per essere eletto Capo dello Stato. In particolare, il requisito della cittadinanza esclude quegli italiani che non appartengono alla Repubblica.

Il limite di età è stato previsto per l'esigenza di di attribuire la più alta carica istituzionale solo a chi, si presume, abbia doti di maturità, esperienza ed autorevolezza per un compito così delicato.

Il pieno godimento dei diritti civili e politici esclude dalla eleggibilità sia gli interdetti e gli inabilitati che coloro i quali siano stati cancellati dalle liste elettorali.

L'incompatibilità dell'ufficio presidenziale con altre cariche esclude ogni tipo di ufficio pubblico o attività professionale privata. Tale incompatibilità si estende anche alla iscrizione ai partiti e ai sindacati.

L'assegno presidenziale è la retribuzione che viene corrisposta al Presidente. Questa è stabilita con legge ordinaria del Parlamento. La dotazione consiste in un complesso di beni, sia in denaro che in immobili, destinati ad essere utilizzati dal Capo dello Stato e dagli Uffici della Presidenza della Repubblica.

Gli immobili sono il palazzo del Quirinale, le tenute di Castelporziano e Capocotta, e la Villa Rosbery a Napoli.

 

LEGGI ANCHE:

- Il Presidente della Repubblica (seconda parte)

- L'elezione del Presidente della Repubblica