Il Presidente della Repubblica (seconda parte)

L'OPINIONE DELL'AVV. GUARNERA. «Il carattere elettivo del Capo dello Stato distingue la forma di governo repubblicana sia dai regimi monarchici, nei quali vi è la successione ereditaria del titolo, sia dalle forme di governo di tipo presidenziale, in cui il Capo dello Stato viene eletto direttamente dal corpo elettorale.»

Il Presidente della Repubblica (seconda parte)

Art.83 della Costituzione.

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."

Con questo articolo si attribuisce in esclusiva al Parlamento, in seduta comune, la competenza ad eleggere il Capo dello Stato. Ciò in quanto l'Assemblea Costituente ha deciso di dare allo Stato italiano una forma di governo parlamentare, nel quale il Presidente della Repubblica non ha una diretta legittimazione democratica.

Ne consegue che non esercita la funzione di indirizzo politico, riservata invece al Governo quando ottiene la fiducia del Parlamento.

Il carattere elettivo del Capo dello Stato distingue la forma di governo repubblicana sia dai regimi monarchici, nei quali vi è la successione ereditaria del titolo, sia dalle forme di governo di tipo presidenziale, in cui il Capo dello Stato viene eletto direttamente dal corpo elettorale.

La Costituzione, nel disciplinare il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica, ha inteso allargare la base elettorale, stabilendo sia la necessità di una maggioranza più ampia rispetto a quella normalmente necessaria per approvare le leggi, sia prevedendo l'intervento di rappresentanti delle Regioni.

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