Somma Vesuviana: «regali» del sindaco Di Sarno a 45 giorni dal voto?

Il Sindaco uscente e la giunta possono deliberare o dare incarichi di posizione tramite decreto Sindacale? Il Signor Di Palma Vincenzo ha i requisiti per poter espletare il ruolo assegnato?

Somma Vesuviana: «regali» del sindaco Di Sarno a 45 giorni dal voto?

SOMMA VESUVIANA si avvia al voto. Il 12 giugno 2022 ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del Sindaco.

Il Prefetto in data 7 aprile 2022, per tramite dell’ufficio Area II Staff Consultazioni elettorali, ha emanato una circolare.

Il Sindaco uscente Di Sarno e la giunta possono deliberare o dare incarichi di posizione tramite decreto Sindacale?

In data 26 aprile 2022 proponente D’Avino Sergio, attuale Vice Sindaco in quota "Svolta Popolare", la giunta Comunale (con la deliberazione n. 58) ha approvato l’adesione all’accordo per la gestione associativa della formazione da elenchi di idonei per le assunzioni di personale (art, 3 del D.L n. 80/2021).

Ci sono gli estremi per dichiarare che l’atteggiamento del sindaco Di Sarno e della giunta sia individuabile in una captatio benevolentiae (accattivarsi la simpatia)?

La formula - lo spieghiamo - "viene usata nel linguaggio comune per indicare l'atteggiamento di coloro che tentano di accattivarsi le simpatie dell'interlocutore con l'uso di raggiri, blandizie, simulate dichiarazioni di affetto e belle parole, allo scopo di conseguire un determinato vantaggio, ad esempio per cercare consensi o per strappare all'altro un atteggiamento benevolo o condiscendente”.

A Somma Vesuviana si assiste all’ennesima violazione delle regole e della legge. Nonostante la legge sia chiara a Somma Vesuviana il sindaco e la giunta continuano a deliberare atti non urgenti, ad approvare spese senza alcun capitolo di spesa e a dare incarichi di posizione spostando i dipendenti. Alcune posizioni sono decisive in materia di edilizia e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la gestione degli incarichi diretti.

Ma cosa dice la legge?

L'art. 38, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili."

 

Al riguardo, giova precisare che, "in base al principio di continuità dell'ordinamento che ha ispirato il legislatore, per 'elezione' debba intendersi il momento della proclamazione degli eletti e non la data di svolgimento delle consultazioni medesime" (Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, parere 16 marzo 2005).

 

La ratio della norma che giustifica l'operato del Consiglio a mandato scaduto, disciplinando le competenze nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'entrata in carica dei nuovi organi eletti, risiede nella necessità di garantire l'osservanza del principio di buona amministrazione e di continuità dell'attività amministrativa, anche se possono sorgere dubbi nell'individuazione concreta degli atti dotati di tali requisiti, ovvero urgenti e improrogabili, adottabili solo nel caso in cui: a) se omessi, provocherebbero un danno grave all'Ente; b) la mancanza si configurerebbe come un inadempimento di fronte ad obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.

 

A tal fine, il parametro di riferimento per la valutazione dell'improrogabilità e dell'urgenza risiede nell'attività amministrativa che deve, comunque, essere portata a compimento secondo i tempi e le modalità previste dallo stesso Testo Unico e dalla legge, fermo restando che tali elementi mancano se per l'adozione dell'atto non è previsto un termine perentorio cui è riconnessa una decadenza o una sanzione.

 

Premesso che non è rinvenibile una precisa elencazione normativa degli atti che possono, a priori, classificarsi come urgenti ed improrogabili, spetta, dunque, ai consigli (comunali/provinciali) in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e dell'improrogabilità, per i quali ne assumono la relativa responsabilità politica.

 

L'esistenza dei presupposti in questione dev'essere valutata caso per caso, avendo quali parametri di riferimento gli elementi costitutivi della fattispecie, come sopra visti, e poiché, come detto, la limitazione delle potestà consiliari trova la sua ratio nella necessità di prevenire da parte del Consiglio Comunale uscente la possibilità di condizionare il corpo elettorale attraverso una captatio benevolentiae motivata dalla finalità di ottenere maggiori consensi anziché di salvaguardare l'interesse pubblico, l'analisi circa la sussistenza dei presupposti d'improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere dev'essere condotta con particolare rigore.

 

In ogni caso, allorché sorgessero dubbi sull'esistenza o consistenza dei requisiti di urgenza ed improrogabilità, gli atti adottati non sarebbero nulli, ma annullabili, in quanto adottati da organi competenti e regolarmente in carica.

 

Sappiamo che già sono stati inoltrati vari esposti indirizzati alla Procura Generale della Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, al fine di verificare la legittimità degli atti, visto l'art. 38, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Non bisogna dimenticare che vi è una figura garante del rispetto della legge e delle normativa, figura ricoperta del segretario comunale il Dott. Massimo Buono.

 

Sotto i riflettori oltre alla delibera di giunta ci sono alcune nomine tra le quali spunta quella di Di Palma Vincenzo (nella foto a sinistra) che negli anni passati è stato comandante della Polizia Locale e che dopo alcune vicissitudini  giudiziarie, non indossa più la divisa ed è attualmente responsabile di posizione organizzativa n. 5 Ecologia ed ambiente. nominato con decreto n 13 del 24/04/2022.

 

La domanda sorge spontanea, il Sindaco Di Sarno poteva nominare il Sig. di Palma a pochi mesi dalle elezioni?