Primo maggio e Costituzione

Primo maggio e Costituzione
Grafica Sara Labella

Era necessario che la Carta della nuova Italia si aprisse con l'affermazione della sua, ormai definitiva, forma repubblicana. Il primo articolo determina alcuni punti essenziali. Non si comprende una costituzione democratica, se non si richiama alla fonte della sovranità, che risiede nel popolo: tutti i poteri emanano dal popolo e sono esercitati nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi; nel che sta l'altra esigenza dello «Stato di diritto». Bisogna poi essere ciechi per non vedere che è oggi in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranità popolare, il lavoro si pone quale forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi ed eguali. Molti della Commissione avrebbero consentito a chiamare l'Italia «repubblica di lavoratori» se queste parole non servissero in altre costituzioni a designare forme di economia che non corrispondono alla realtà italiana. Si è quindi affermato, che l'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica ha per fondamento essenziale — con la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori — il lavoro: il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana.

Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

 

Evoluzione dell'Articolo

Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana».

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Il 28 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo, che sostituisce quello approvato il 18 ottobre 1946:

«Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese».

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Il 3 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell'ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi.

Tutti i poteri emanano dal popolo che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti».

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Il 22 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente testo:

«L'Italia è Repubblica democratica».

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Il 24 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«L'Italia è Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica.

La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

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Il 22 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva l'articolo 1 nella sua forma definitiva:

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Fonte, nascistadellacostituzione.it