75 anni di Costituzione Antifascista

LA NOSTRA STORIA, LE NOSTRE REGOLE. Nel Paese con la Costituzione Antifascista più bella del mondo e volutamente dimenticata (e mai applicata interamente) iniziamo questo viaggio di scoperta della nostra Carta Costituzionale scritta con il sangue dei nostri giovani. I partigiani, in questo strano Paese, non faranno la fine dei Briganti (che la Storia fa passare come delinquenti). Stiamo parlando di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà. I secondi si sono difesi dall'occupazione dei Savoia (peggio dei nazisti) e i primi da quella nazi-fascista.

75 anni di Costituzione Antifascista

«La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere».

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, 31 dicembre 2022

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÎ FONDAMENTALI

ART. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Assemblea Costituente

25 giugno 1946 - 31 gennaio 1948

Due sono le vere carte di nascita dell'Assemblea Costituente: la prima è la legge elettorale politica 10 marzo 1946, n. 74, che dettava le norme per la sua elezione; la seconda è il decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo successivo, n. 98, nota come "seconda costituzione transitoria", che affidava alla diretta scelta popolare, da effettuarsi attraverso un referendum da svolgersi contemporaneamente all'elezione dell'Assemblea Costituente, la scelta sulla forma istituzionale dello Stato (articolo 1).

Nella elaborazione della Costituzione repubblicana si susseguirono varie fasi. Il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, dispose che dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano, che a tal fine avrebbe eletto a suffragio universale diretto e segreto un'Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato.

Lo stesso provvedimento stabilì lo scioglimento della Camera (già decretato da Badoglio nell'agosto del 1943, ma con la prospettiva della convocazione di una nuova Camera) e del Senato e demandò l'esercizio della funzione legislativa al Consiglio dei ministri, che l'avrebbe esercitata tramite decreti legislativi, sottoposti alla sanzione e alla promulgazione da parte del Luogotenente generale del Regno. Sulla base di questo decreto inoltre il presidente Bonomi nominò i presidenti della Camera dei deputati e del Senato nelle persone di Vittorio Emanuele Orlando e di Pietro Tomasi della Torretta per affermare una "continuità ideale dell'antica Camera dei deputati con l'Assemblea che (sarebbe stata) liberamente eletta dal popolo italiano, quando esso (avesse) liberamente deciso i suoi ordinamenti costituzionali".

In correlazione con questa disposizione, con decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, fu istituito dal Governo Parri il Ministero per la Costituente con il compito di "preparare la convocazione dell'Assemblea Costituente e di predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'assetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale". A tal fine furono nominate dal Ministro per la Costituente, Pietro Nenni, tre commissioni di studio aventi ad oggetto rispettivamente le questioni economiche, i problemi del lavoro ed i problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Particolarmente rilevante fu il lavoro svolto da quest'ultima Commissione, presieduta dal prof. Ugo Forti e composta da 90 membri (molti dei quali, e tra questi anche lo stesso Presidente, avevano già fatto parte della Commissione per la riforma dell'amministrazione nominata dal precedente Governo Bonomi nell'ottobre del 1944 con compiti simili). La Commissione, insediatasi il 21 novembre 1945, discusse preliminarmente la questione dei limiti della propria attività: alcuni commissari ritenevano che rientrasse nei poteri della Commissione la predisposizione di uno schema di Costituzione da sottoporre poi all'esame dell'Assemblea Costituente.

Il ministro, al quale fu richiesto un parere al riguardo, confermò la natura essenzialmente tecnica e non politica della Commissione, finalizzata alla "raccolta e allo studio degli elementi attinenti al riassetto dello Stato". La Commissione presentò all'Assemblea Costituente una relazione in tre volumi contenente i risultati dei lavori delle 5 sottocommissioni nelle quali si articolava e fu sciolta il 30 giugno 1946. Il Ministero per la Costituente fu soppresso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n.54.

Il successivo decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che integrava e modificava il decreto n. 151 del 1944, costituzione provvisoria fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, sottrasse la decisione sulla questione istituzionale all'Assemblea Costituente per demandarla alla volontà diretta del popolo, da attuarsi mediante lo svolgimento di un Referendum istituzionale e aggiunse che, qualora la maggioranza degli elettori votanti si fosse pronunziata a favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato.
Lo stesso decreto provvide, inoltre, a disciplinare lo svolgimento della funzione legislativa ordinaria ed i rapporti fra Costituente e Governo stabilendo che durante il periodo della Costituente, e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, tale potere restasse delegato al Governo salva la materia costituzionale e ad eccezione delle leggi elettorali e di approvazione dei trattati internazionali, che restavano riservate alla competenza dell'Assemblea. 

Il decreto del 1946, all'articolo 4, fissò i limiti della durata dei poteri della Costituente e regolò il modo di svolgimento dei lavori, precisando che "l'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi. Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno, l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922".
Con il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 fu emanata la legge elettorale per la Costituente. Essa assicurava una rappresentanza proporzionale, con l'adozione di un sistema di collegi plurinominali a liste concorrenti.

L'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 e riunitasi il 25 giugno originariamente per otto mesi (sino al 24 febbraio 1947), continuò a lavorare oltre tale termine in virtù delle proroghe accordate, in un primo momento con le leggi costituzionali del 21 febbraio 1947, n.1 e del 17 giugno 1947, n. 2. Successivamente poté continuare i lavori in virtù della XVII disposizione transitoria della Costituzione per deliberare la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale e la legge per la stampa.
L'Assemblea Costituente funzionò effettivamente fino al 31 gennaio 1948.

Le sue commissioni si riunirono anche successivamente, fino all'aprile dello stesso anno. In tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche. Furono dedicate alla Costituzione 170 sedute, 210 alle altre materie. Furono tenute inoltre due riunioni in Comitato segreto per discutere problemi interni.

Alla presidenza della Costituente fu eletto Saragat con 401 voti su 467 votanti. Furono eletti anche quattro vicepresidenti: il comunista Terracini, il repubblicano Conti e i democristiani Micheli e Pecorari. Dopo le dimissioni di Saragat, l'8 febbraio 1947 fu eletto presidente Terracini con 297 voti su 436.

Il 28 giugno 1946 la Costituente elesse Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato con 396 voti su 501 votanti (40 voti furono per il repubblicano Facchinetti, 32 per Ottavia Penna, qualunquista, 12 per V. E. Orlando, 12 furono le schede bianche e 10 i voti dispersi).

Il Capo provvisorio dello Stato avrebbe esercitato le sue funzioni fino a quando non fosse stato nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea. De Nicola, illustre avvocato napoletano, membro della Consulta, era stato presidente della Camera nella XXVI legislatura e si era ritirato dalla politica prima delle elezioni del 1924. Il 1° luglio De Nicola si insediò nella carica risiedendo a Palazzo Giustiniani.

Archivio Camera dei Deputati