Campobasso, fine dello smart working: è polemica. Parla il sindaco Gravina: «non capisco quale sia il dramma»

LA DIATRIBA. La decisione dell’Amministrazione comunale non è stata accolta favorevolmente dai sindacati che chiedono un tavolo di confronto. Per Antonio Amantini della Cgil: «Non siamo stati coinvolti. Riteniamo questo atteggiamento lesivo delle corrette relazioni sindacali. La delibera è in contrasto con le norme nazionali». Per il primo cittadino: «Il coinvolgimento dei sindacati, sinceramente, non lo vedevo indispensabile. Stiamo sperimentando, praticamente, le stesse misure che abbiamo sperimentato prima della chiusura totale. È un momento per tornare alla normalità».

Campobasso, fine dello smart working: è polemica. Parla il sindaco Gravina: «non capisco quale sia il dramma»
Palazzo San Giorgio (ph skytg24)

La delibera 159 del Comune di Campobasso sulla conclusione del lavoro agile, efficace dal 31 luglio, non è passata inosservata. Ha creato qualche «malumore – secondo i sindacati - tra i dipendenti di Palazzo San Giorgio».

Tre sigle (Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl) hanno inviato una nota agli organi di informazione. «Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono di voler aprire con cortese sollecitudine, un tavolo di confronto al fine di meglio disciplinare la regolamentazione applicativa relativa al rientro in sede del personale dipendente dalla modalità di lavoro agile (smart working). Detta richiesta è motivata alla luce della proroga da parte del Governo dello stato di emergenza fino al 15/10/2020, così come da Decreto n. 59 del 29 luglio 2020».

 

Abbiamo contattato uno dei sindacalisti, Antonio Amantini, per comprendere meglio il suo pensiero: «Siamo per un rientro dallo smart working, ma questo rientro deve essere fatto in sicurezza per il personale e per gli utenti. E devono essere utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale e la sanificazione degli uffici. Il rientro deve essere dilazionato nel tempo».

Le sigle sindacali unitarie contestano anche la mancanza di coinvolgimento. «Lo riteniamo un grave elemento lesivo delle corrette relazioni sindacali. Siccome nei vari DPCM che si sono susseguiti, in particolare nel protocollo del 14 marzo è previsto, in qualche modo, il monitoraggio insieme alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. Ma questa cosa non è stata fatta.»

Per Amantini non tutto, però, è da buttare. «Un dirigente ha fatto una nota ai propri dipendenti contrari a quella delibera». In che senso? «Loro (l’Amministrazione comunale di Campobasso, nda) hanno fatto solo la delibera di giunta. Dopodiché i dirigenti dovrebbero aver recepito la delibera, facendo una ordinanza nella quale dovevano ordinare al proprio personale di rientrare. Ma ordinanze di rientro fatte dai dirigenti non ne ho viste. Ne ho vista solo una fatta da un dirigente che dice ‘si, rientriamo. Ma rientriamo come dice la norma, rientriamo in sicurezza, rientriamo con tutte le dotazioni’. Ovviamente a noi questo sta bene, sta benissimo. Le cose vanno fatte come scrive quel dirigente. Ma questo vale solo per i componenti di quell’ufficio, che hanno avuto quell’ordinanza di quel dirigente». E per il resto? «Per il resto è caos più totale».  

 

 

Per il primo cittadino Roberto Gravina (nella foto in alto) la situazione è sotto controllo. «Capisco che ci si lamenti. Ma noi abbiamo iniziato gradatamente a ritornare di presenza. Ho lasciato ai dirigenti di valutare area per area quali saranno le opportunità per rientrare. Secondo me fa bene anche al mondo del lavoro, in un momento come questo dove, oggettivamente, c’è più tranquillità. Soprattutto per quei servizi che richiedono il contatto con il pubblico».

 

Quindi una delibera per ritornare alla normalità?

«Noi stiamo tornando alla normalità anche perché, per quanto siamo stati bravi a lavorare in smart working, abbiamo però registrato qualche problema, soprattutto sui servizi al cittadino, che possono essere dalla carta d’identità a tutto il settore anagrafe, a tutto il settore demografico in generale. E poi anche il commercio e l’urbanistica. Questo è il senso. Non capisco quale sia il dramma. È vero, l’unica cosa sulla quale ho chiesto, tra virgolette, di rimediare è che ogni dirigente darà il tempo necessario alle proprie aree per potersi adeguare.»

 

I sindacati lamentano il fatto di non essere stati coinvolti.

«Il coinvolgimento per la ripresa, sinceramente, non lo vedevo indispensabile. Comunque anche su un altro aspetto importante noi stiamo sperimentando, praticamente, le stesse misure che abbiamo sperimentato prima della chiusura totale. Quindi è un momento per tornare alla normalità, fermo restando che se i sindacati vorranno in qualche modo avere chiarimenti siamo pronti a darli. Ci mancherebbe. Massima apertura. Però ci deve essere anche per loro la consapevolezza che il cittadino lamentava e richiedeva, comunque, uno sforzo maggiore da parte dell’Amministrazione. E lo facciamo in un periodo assolutamente tranquillo e gestibile».

 

Per il sindacalista della Cgil, Antonio Amantini, si è registrato il «caos tra i dipendenti». A lei risulta questa reazione?

«Io ho semplicemente detto ai dirigenti, atteso che quando abbiamo adottato la delibera davo per scontato che avessero comunicato alle singole aree la situazione di ripresa. Se questo non è avvenuto, infatti, ho chiesto ai dirigenti di parlare con tutti i propri funzionari, i propri dipendenti per dare la possibilità, in totale serenità, di decidere. Immagino anche che qualcuno, lo dico senza ironia, era fuori città e riusciva a lavorare in smart working e, quindi, bisogna dare il tempo a tutti di rientrare. Però già oggi eravamo al 60%. Sinceramente a me il caos non risulta».

 

Quindi è una delibera elastica?

«La delibera non è che è elastica. Praticamente offre un po’ di elasticità ai dirigenti per poter ritornare in presenza, comunque, in settimana. Se ci sono dei problemi ce lo faranno presente e verificheremo».        

 

 

Ecco la Delibera Numero 159 del 31-07-2020

 

CESSAZIONE EFFICACIA DEL REGOLAMENTO TEMPORANEO PER L'ADOZIONE DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) E DELLA POSSIBILITA’ DI RICORRERE ALL'ESENZIONE DAL LAVORO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-1

 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze elle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

Visto il D. Lgs. n. 80 del 15.06.2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 183 del 10.12.2014.

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”.

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali e dei Segretari Comunali e Provinciali.

Visti i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi in vigore presso il Comune di Campobasso.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.2.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Visto il D.L. 6 del 23.02.2020, convertito dalla legge n. 13 del 05.03.2020, il quale introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-2019.

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 26.02.2020 con il n. 388, recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020.

Visto l’art. 4 del DPCM 01.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2020, il quale ha esteso la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza.

Visto il DPCM 04.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020.

Visto il DPCM 08.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020 con il quale è stato disposto il lockdown in conseguenza dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Visto il DPCM 09.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020.

Visto il DPCM 11.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020.

Visto il DPCM 01.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020.

Visto il DPCM 10.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11.04.2020.

Visto il DPCM 26.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, con il quale è stata disposta la fine del lockdown totale alla data del 3 maggio 2020.

Visto il DPCM 17.05.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020, con il quale si è provveduto ad estendere ulteriormente le attività consentite a decorrere dal 18 maggio 2020.

Visto il DPCM 11.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11.06.2020, con il quale si è provveduto ad estendere ulteriormente le attività consentite a decorrere dal 15 giugno 2020.

Visto il DPCM 14.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14.07.2020, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020 fino al 31 luglio 2020.

 

Preso atto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, in esecuzione dei decreti sopra citati, son state riavviate gradualmente gran parte delle attività fermate nella fase del lockdown.

Preso atto che il prossimo 31 luglio cesserà anche lo stato di emergenza disposto con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 12.03.2020 con il n. 446, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preso atto che detta direttiva dispone che “In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo

1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.

 

Visto l’art. 87, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020, il quale dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”.

 

Visto l’art. 87, comma 3, del D.L. n.18 del 17.03.2020, il quale dispone che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”.

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.3.2020 con la quale è stato approvato il regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile (smart working) e di altre misure di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19 il quale introduce misure dirette a ridurre il più possibile la presenza contemporanea dei dipendenti negli uffici dell’Amministrazione Comunale allo scopo di limitare le occasioni di interazione e conseguentemente di diffusione del contagio da virus COVID-19.

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.4.2020, con la quale è stata prorogata l’efficacia del regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile (smart working) e di altre misure di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19 per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto, tenendo conto della sua evoluzione, come da disposizioni dettate dagli organi istituzionali competenti.

 

Vista la delibera di Giunta Comunale 85 del 7.4.2020 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati

autorizzati a concedere al personale delle rispettive strutture non collocabile in modalità di lavoro agile e non strettamente necessario per far fronte ad esigenze indifferibili, l’esenzione dal servizio di cui all’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, a condizione che l’interessato abbia fruito di tutte le ferie pregresse maturate alla data di concessione dell’esenzione e di tutti i permessi retribuiti eventualmente spettanti (permessi per motivi personali o familiari, permessi legge n. 104/1992, congedo parentale, ecc.).

 

Preso atto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, in esecuzione dei decreti sopra citati, son state riavviate gradualmente gran parte delle attività fermate nella fase del lockdown.

Visto l’art. 263 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, pubblicata nel S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

 

Vista la circolare n. 3/2020 con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel fare riferimento alla norma sopra citata, afferma che: la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili

a) ed urgenti;

b) l’istituto dell’esenzione dal servizio risulta superato.

 

Dato atto che la suddetta circolare evidenza la necessità che ciascuna pubblica amministrazione, nel definire il percorso di ritorno alla normalità, tenga in debito conto l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti e si adegui alle indicazioni contenute nel “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” del 24.07.2020, allegato alla circolare stessa, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le Organizzazioni Sindacali.

 

Dato atto che le misure di prevenzione indicate nel suddetto protocollo risultano sostanzialmente applicate all’interno di questo Ente.

 

Ritenuto, comunque, di avviare un percorso di verifica del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 per valutare l’eventuale necessità di integrazione dello stesso, con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente, nel rispetto delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

 

Preso atto che il progressivo calo dei contagi da COVID-19 e del numero dei ricoverati negli ospedali ha ridotto la pressione sulle strutture sanitarie regionali le quali riescono a gestire in condizioni di normalità i pochi casi rimasti.

Preso atto che il 31 luglio cesserà lo stato di emergenza disposto con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.

 

Preso atto che è attualmente all’esame del Governo l’ipotesi di proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 al fine di gestire la fase di ripristino delle condizioni di normalità di tutte le attività che hanno subito limitazioni nella fase acuta dell’emergenza sanitaria.

 

Rilevato, quindi, che la fase acuta dell’emergenza sanitaria COVID-19 può ritenersi superata e che, pertanto, può disporsi il graduale rientro alla normalità dell’attività dell’Ente.

Rilevato che gran parte dei dipendenti dell’Ente sono impegnati in attività indifferibili non effettuabili in regime di lavoro agile (Polizia Locale, attività di protezione civile, servizi manutentivi, farmacie, ecc.) e in altre attività che richiedono comunque il servizio in presenza (servizi sociali, servizi demografici, servizi di front office, ecc.) per cui, di fatto, la maggior parte del personale già lavora in presenza.

 

Considerato che l’eventuale applicazione del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, come prevista dall’art. 263, comma 1, del D.L. n. 34/2020,

modificato dalla Legge n. 77/2020, di fatto riguarderebbe un numero relativamente esiguo di dipendenti con effetti molto limitati sulla riduzione della presenza contemporanea di personale negli uffici e, quindi, con effetti pressoché nulli sulla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Preso atto che questo Ente ha adottato tutte le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio di contagio sia tra i dipendenti che in relazione alle procedure di accesso dell’utenza.

Ritenuto, quindi, di poter cessare alla data del 31.07.2020 l’efficacia del Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile (smart working) e di altre misure di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.03.2020 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.04.2020.

Ritenuto, inoltre, di poter cessare alla data del 31.07.2020 l’autorizzazione ai Dirigenti di poter disporre il collocamento in esenzione dal servizio, in applicazione dell’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, del personale non collocabile in modalità di lavoro agile e non strettamente necessario per far fronte ad esigenze indifferibili, come prevista dalla delibera di Giunta Comunale n. 85 del 07.04.2020.

 

Ritenuto, pertanto, di disporre il rientro in modalità di lavoro in presenza di tutti i dipendenti dell’Ente a decorrere dal 1° agosto 2020, nel rispetto delle misure organizzative in essere necessarie al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. che rimette alla Giunta Comunale l’approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (cd. spending. review), ai sensi del quale per tutto ciò che concerne l’organizzazione degli uffici è prevista la sola informazione ai sindacati.

Rilevato che il Dirigente del Servizio interessato da atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla legge n. 213 del 7.12.2012.

 

IL FUNZIONARIO IL DIRIGENTE

Dott. Angelo Ruggi Dott. Nicola Sardella

(Sottoscrizione con firma elettronica) (Sottoscrizione con firma digitale)

Esaminata la proposta sopra riportata.

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alle competenze della Giunta Comunale.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Vista l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.M. n. 161/2015.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in merito alla immediata eseguibilità delle deliberazioni in caso di urgenza.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 09.03.2020 avente ad oggetto: “SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIO CONFERENZAVIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA”;

 

Con voti unanimi palesi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

Per le ragioni sopra espresse:

di cessare alla data del 31.07.2020 l’efficacia del Regolamento temporaneo per l’adozione 1. del lavoro agile (smart working) e di altre misure di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13.03.2020 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.04.2020;

2.di cessare alla data del 31.07.2020 l’autorizzazione ai Dirigenti di poter disporre il collocamento in esenzione dal servizio, in applicazione dell’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, del personale non collocabile in modalità di lavoro agile e non strettamente necessario per far fronte ad esigenze indifferibili, prevista dalla delibera di Giunta Comunale n. 85 del 07.04.2020;

3.di disporre il rientro in modalità di lavoro in presenza di tutti i dipendenti dell’Ente a decorrere dal 01.08.2020, nel rispetto di tutte le misure organizzative in essere necessarie al contenimento del rischio di contagio da COVID-19;

4.di avviare un percorso di verifica del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 per valutare l’eventuale necessità di integrazione dello stesso secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” del 24.7.2020, con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente, nel rispetto delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);

5.di riservarsi di provvedere con successivi atti all’eventuale collocamento di parte del personale in modalità di lavoro agile, nel limite della percentuale stabilita dall’art. 263 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, come modificato dalla legge n. 77 del 17.7.2020, qualora dovesse presentarsi l’esigenza, da valutare anche in relazione all’evoluzione dei contagi e del conseguente rischio;

 

di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del 6. 21.05.2018 e alla R.S.U. del Comune di Campobasso, quale informazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4 del CCNL del 21.05.2018;

7.di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale.