La Costituzione italiana. La libertà personale

La libertà personale è un bene supremo, e non ammette atti che diano luogo ad alcuna forma di coercizione fisica, sia da parte delle forze dell'ordine che dai privati. Sono da considerare lesive della libertà personale tutte quelle misure che comunque incidono negativamente sulla dignità della persona.

La Costituzione italiana. La libertà personale

Art.13 - "La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita la violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i termini massimi della carcerazione preventiva."


La libertà personale è un bene supremo, e non ammette atti che diano luogo ad alcuna forma di coercizione fisica, sia da parte delle forze dell'ordine che dai privati.
Sono da considerare lesive della libertà personale tutte quelle misure che comunque incidono negativamente sulla dignità della persona.
In tal caso si parla di degradazione giuridica, parimenti vietata.

La Costituzione prevede una c.d. riserva assoluta di legge, in base alla quale è possibile limitare la libertà personale in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge stessa.

È prevista, altresì, la c.d. riserva di giurisdizione, nel senso che le limitazioni della libertà personale possono essere attuate solo a seguito di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Per esempio una sentenza. È bene precisare che per legge si intende una norma formalmente approvata dal potere legislativo, cioè dal Parlamento, oppure, in casi di necessità ed urgenza, dal potere esecutivo, cioè dal Governo, mediante il decreto-legge.

Quest'ultimo, tuttavia, entro 60 giorni deve essere convertito in legge dal Parlamento, altrimenti decade.
Il diritto alla libertà personale previsto dall'art.13 trova le sue forme di espressione in altre norme costituzionali.