Legge sulle intercettazioni? Il parere del sottosegretario Castaldi

«La legge rafforza tutte le garanzie di riservatezza e distingue molto chiaramente il materiale rilevante per le indagini dal resto. Ad esempio, si estende il regime di divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento. E questo costituisce  un deciso passo in avanti a tutela della privacy del cittadino»

Legge sulle intercettazioni? Il parere del sottosegretario Castaldi
Castaldi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Il decreto sulle intercettazioni, da qualche giorno, è diventato legge dello Stato. Il provvedimento, però, non è passato senza polemiche. A parte i numeri alla Camera, 246 voti a favore e 169 contrari, restano le forti contrapposizioni. Per Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta le nuove norme colpiscono «la base della nostra civiltà», per il presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza,  la riforma «è figlia del giacobinismo giudiziario». Anche l’avvocato Anselmi, il legale della famiglia Cucchi, è intervenuto pesantemente sul provvedimento, definendolo: «La tomba del diritto alla difesa». Queste dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano Il Dubbio. Ma cosa dice questa nuova legge? Il decreto 161 del 2019, convertito in legge alla Camera lo scorso 27 febbraio, ha modificato la riforma Orlando, del 2017. Ecco alcune novità: è previsto il divieto di pubblicazione per le intercettazioni irrilevanti. Sarà il pubblico ministero, e poi il giudice per le indagini preliminari, a decidere la rilevanza. Nella riforma Orlando, invece, il “potere” era stato messo nelle mani della polizia giudiziaria. I dati sensibili, contenuti nelle intercettazioni, saranno valutati dal pubblico ministero, per tutelare la privacy dell’intercettato. Il passaggio più criticato riguarda il trojan: i contestatori parlano della fine della vita privata per ogni cittadino. I captatori informatici potranno essere utilizzati non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio. Anche nei luoghi di privata dimora. Se rilevanti e indispensabili, le intercettazioni, potranno essere utilizzate anche per un reato diverso, slegato da quello originario.

Abbiamo avvicinato il senatore Gianluca Castaldi, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri per riportare il suo punto di vista. «Con questo decreto rafforziamo le intercettazioni, uno strumento fondamentale per le inchieste della magistratura. Parliamo di un mezzo con cui scoprire reati gravi, comportamenti particolarmente dannosi per la vita di tutti noi. La legge n. 7 del 2020 intende chiudere una stagione di ripetuti interventi sulla materia e trova

una sintesi equilibrata tra l’esigenza di perseguire con efficacia reati gravi e il diritto

alla privacy rispetto a fatti non rilevanti dal punto di vista penale o addirittura

appartenenti esclusivamente alla sfera privata».

 

Molte polemiche sono scoppiate sui trojan. Lei cosa ci dice?

«Con l’estensione dell’uso dei trojan, i captatori informatici installati nei telefonini per effettuare intercettazioni ambientali, innoviamo lo strumento delle intercettazioni e la magistratura ha in mano una grande arma contro la corruzione. In audizione nella commissione Giustizia abbiamo ascoltato i capi delle procure che più di altre sono in prima fila nell’utilizzo dei trojan per inchieste particolarmente sensibili. Il loro giudizio è stato ampiamente e fortemente positivo. Viene considerato un importante passo avanti rispetto alla normativa Orlando».

 

Saremo tutti intercettati?

«La legge rafforza tutte le garanzie di riservatezza e distingue molto chiaramente il materiale rilevante per le indagini dal resto. Ad esempio, si estende il regime di divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento. E questo costituisce  un deciso passo in avanti a tutela della privacy del cittadino».

 

Secondo lei, quali sono i punti di forza di questa legge? 

«Le intercettazioni potranno essere utilizzate in procedimenti diversi e per reati

diversi dai quali esse erano state disposte inizialmente a patto che siano rilevanti e

indispensabili per l’accertamento di reati per i quali sia previsto l’arresto in flagranza

e per i reati gravi come, ad esempio: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; reati di, usura».