CODICE DEGLI APPALTI: SNELLIRE SI, MA CON ESTREMA ATTENZIONE

Si torna a parlare di Codice degli Appalti e di Decreto Semplificazione . Modifiche da una parte opportune e dall'altra rischiose che non vanno semplicemente a coinvolgere singole opere ma il "sistema" globale delle costruzioni nel nostro Paese per il prossimo futuro.

CODICE DEGLI APPALTI: SNELLIRE SI, MA CON ESTREMA ATTENZIONE
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Il Governo Conte bis: tra Sblocca- cantieri e riforme al codice degli appalti. Terminata la Fase 2, si entra nella Fase 3, la quale dimostra di avere tra i temi di discussione principali quello del cemento e del "modo" di fare appalti in Italia. Vediamo in sintesi che cose propone il Governo in un tema quanto mai critico e fondamentale per il "sistema Paese".

Fino al 31 luglio 2021 niente gare per affidare i lavori su opere piccole e medie fino alla soglia comunitaria, 5,3 milioni di euro. E possibilità di deroga all’iter ordinario del Codice appalti, con procedure a trattativa ristretta, anche per le opere di rilevanza nazionale individuate dalla presidenza del Consiglio. Mentre solo per gli interventi infrastrutturali più complessi e con alto tasso di difficoltà attuativa arriveranno uno o più commissari straordinari.

Sono alcune delle novità previste nella bozza del decreto Semplificazioni, che punta a sbloccare i contratti pubblici e sburocratizzare il Paese per spingere la ripresa post Covid. I 48 articoli, per ora solo abbozzati a grandi linee, prevedono anche l’accelerazione delle Valutazioni di impatto ambientale e modificano le norme su responsabilità erariale e abuso d’ufficio per far sì che i funzionari pubblici rischino di più in caso di omissioni e inerzie che quando mettono la firma per far partire i lavori.

Proprio sul Decreto Semplificazioni si sta riproducendo il classico modus operandi della politica, all'interno della maggioranza di Governo: ogni giorno (o forse ogni ora), emergono nuove modifiche ad un impianto normativo globale che già in partenza convince poco. Il testo originario prevede appunto la sospensione per un anno delle gare negli appalti pubblici in favore di procedure negoziate con le aziende.

Per quanto riguarda le opere "prioritarie" (che dovranno essere indicate con Decreto dal Governo) i tempi si riducono ulteriormente con la possibilità per le stazioni appaltanti di agire in deroga alla legge, ad eccezione del codice penale e quello antimafia. In sostenza quello che si vuole replicare (in modo generalizzato) è il modello Genova utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi, con l'affidamento dei lavori ad un commissario straordinario.

Modello Genova: derogare è sintomo di efficienza o di patologia endemica? Lo si osanna e loda da sempre questo Modello Genova. Vi sono ovviamente dei pro e dei contro in tutta questa vicenda, sia per come è nata che per come si è sviluppata.     

Anzitutto dietro alla ricostruzione del ponte Morandi vi è un elemento da non sottovalutare e da tenere sempre presente: la farraginosità unità all'eccessiva complessità e contraddittorietà della normativa nazionale sugli appalti.

Il Modello Geneva nasce da un presupposto allucinante: agire in deroga al Codice degli Appalti, di per se è già un fatto che dovrebbe farci riflettere prima di proporre una ampliamento della tecnica di agire in deroga su scala nazionale. Interessante sono sicuramente i punti elencati dal Commissario dell'opera Bucci, che andrebbero riletti con attenzione più volte. Tempo fa su Il Sole 24 Ore, Bucci elencò quali sono stati i punti di visione comune per attuare il Modello Genova: 1) Avere un obiettivo puntuale e condiviso; 2) Avere un allineamento di tutte le amministrazioni coinvolte sull’obiettivo (inteso soprattutto come costi e tempi); 3) Lavorare in parallelo: non saltare i passaggi mandare avanti insieme più attività; 4) Tempi contingentati per le commissioni di gara e per ogni atto autorizzativo - “best option” – “best planning”: durante il processo il punto di riferimento è sempre la “best option” rispetto all’obiettivo di partenza; ogni volta che la realtà introduce una novità si aggiorna il “planning” scegliendo sempre tra le soluzioni possibili quella più vicina all’obiettivo; 5) Importanza della gestione commissariale e della sua squadra operativa; 6) Gestione manageriale con “spacchettamento” delle forniture e dei servizi e forte regia centrale; 7) Assunzione di responsabilità ed eliminazione dei vincoli; 8) “Non serve scudo penale ma deroga alla burocrazia”.

Sicuramente il punto sulla burocrazia è doveroso e sacrosanto, ma tale sistema pare di difficile attuazione su scala nazionale, sia per la complessità di ogni singola opera, sia per le realtà territoriali diverse che si presentano nel nostro Paese.

Inoltre da più parti vantato come esempio da seguire, è invece la palese dimostrazione di come l’attuale normativa vigente costituisca un impedimento costante, continuo e pieno di alibi, alla progettazione e alla realizzazione, in tempi e costi certi e con qualità, di un opera pubblica. Non scordiamocelo mai: per il nuovo ponte di Genova è stato tracciato un percorso tutto in deroga alla normativa vigente.

Dall'altro lato è vero anche che se fosse stata applicata la vigente normativa eravamo ancora alla fase della scelta del progettista a cui affidare l’incarico e poi il progetto avrebbe dovuto seguire tutto l’iter approvativo (mesi e mesi) e poi la gara per l’affidamento dei lavori (altrettanti mesi e mesi) e come succede per le opere pubbliche, tra forse altri tre anni sarebbero iniziati i lavori e questi secondo l’attuale norma sarebbero durati forse altri quattro anni. Si è dovuti ricorre a poteri commissariali e a tutte le deroghe possibili alle normative vigenti, per poter realizzare un’ opera che si sta ultimando in meno di due anni.

Inoltre non va mai scordato un dettaglio: sembra , infatti, che in Italia si dia esclusiva importanza esclusivamente alla fase della gara e il Codice stesso in qualche misura ne è responsabile. È diffusa l’idea che tutti i problemi si risolvano scegliendo l’impresa o l’affidatario dell’incarico di progettazione, in realtà quella è una faccia della medaglia, ma è evidente che il tema più rilevante è la realizzazione l’opera. E' importante la centralità del progetto, che la legge delega evocava molto opportunamente, ma solo sé è centro ideale dell’intero processo e della consapevolezza che l’opera è il solo scopo del processo stesso.

Urge snellire il tutto, ma con attenzione. Che la burocrazia, unita a certe situazioni di legalità dubbia e una complessità quasi folle della normativa sugli appalti, abbia reso doverosa la modifica al Codice degli Appalti, non sta a significare che dobbiamo farne a meno. E l'emergenza post-Covid, unita all'esigenza di far "ripartire" il Paese, non giustifiche la frenesia di accellerare sempre e solo "in deroga" alle leggi il mondo delle costruzioni per il prossimo futuro.                                                                         

In una situazione del genere sarebbe oppurtuno fare chiarezza sul piano normativo, sempre troppo caotico, magari con delle Linee Guida più snelle. L'efficacia di un Codice degli Appalti non si misura sulla lunghezza di una norma: questo è un vizio ormai troppo in voga in Italia. L'efficacia di un Codice degli Appalti, che legiferi in modo obiettivo e nel rispetto dei principi Costituzioanali e della legislazione Antimafia , dovrebbe anzitutto provvedere ad una attenta revisione di tutte le norme, a volte contraddittorie, a volte carenti, a volte inesistenti, di cui all’attuale testo normativo vigente.

Un piccolo esempio di natura tecnica:  l’ultimo intervento legislativo, il così detto Sblocca Cantieri-Legge 55/2019 - oltre a sospendere alcune norme del Codice degli Appalti sino a dicembre 2020, tutto ha fatto tranne che sbloccare i cantieri. Il prodotto finale della corsa spasmodica dell’Aprile del 2016 per emanare il nuovo codice, nei risultati ottenuti è ben evidenti a tutti gli operatori del settore.

Anche la mancanza di un Regolamento di Attuazione del nuovo Codice degli Appalti, caso unico nella storia della legislazione in materia, ha creato difficoltà interpretative, incertezza delle procedure da applicare, a volte poca trasparenza e a volte blocco della spesa. Il D.Lgs. 50/2016 niente prevedeva per il ruolo e le funzioni del Direttore dei Lavori a differenza di tutti i precedenti regolamenti. Ci sono voluti due anni, con l’emanazione del Decreto 7/3/2018 n. 49, per sapere quale ruoli, funzioni, responsabilità erano del Direttore dei Lavori. Per due anni non si è saputo come redigere un Verbale di Consegna dei Lavori.

E' su questo che occorre porre un rimedio. E' dietro a questi tecnicismi che si cela il diavolo della lentezza, che in certe realtà del Paese va ad un unirsi con la criminalità organizzata che nel frattempo non se ne sta ferma a guardare e ad attendere l'emanazioni dei vari decreti attuativi.

In altre realtà sono "gli amici degli amici" che vanno ad incancrenire un sistema di costruzioni che non accenna a snellirsi e a consentire a questo Paese di mettersi al passo con altri paesi. Perciò una modifica al Codice degli Appalti è doverosa, ma va fatta con estrema ponderazione ed attenzione, senza farsi prendere dalla frenesia di "avere fretta".

Solo una modifica seria ed organica al Codice degli Appalti (quindi nulla a che vedere con i vari Sblocca Cantieri di questi ultimi anni che tutto hanno fatto tranne che "sbloccare") potrà evitare la filosofia dell'agire in deroga "a prescindere", vedi Modello Genova che sì, ha prodotto un buon risultato ma che, come tutti sanno o fanno finta di non sapere, ci ha mostrato l'esatta fotografia di una normativa nazionale soffocata da mille contorsioni burocratiche (e non solo) tali da renderla un bradipo immobile.