IL PATTO SPORCO: LA SENTENZA DIMENTICATA

“TRATTATIVA” STATO-MAFIA/Prima parte. Inizia il nostro viaggio per “svelare” la Sentenza di Primo grado, dove i magistrati hanno dimostrato il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Spiega il PM Nino Di Matteo: «Forse cominciamo a capire perché questa sentenza è scomoda perché parla di diffuse omertà istituzionali, perché parla di Presidenti della Repubblica che hanno mentito».

IL PATTO SPORCO: LA SENTENZA DIMENTICATA

SENTENZA

nei confronti di:

  1. BAGARELLA Leoluca Biagio, nato a Corleone il 3/2/1942, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Sassari - detenuto per altro presente

 

  1. BRUSCA Giovanni, nato a San Giuseppe Jato il 20/2/1957, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia - detenuto per altro presente

 

  1. CIANCIMINO Massimo, nato a Palermo il 16/2/1963, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri - detenuto per altro presente

 

  1. CINA' Antonino, nato a Palermo il 28/4/1945, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma - detenuto per altro presente

 

  1. DE DONNO Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27/12/1963 - libero assente

 

  1. DELL'UTRI Marcello, nato a Palermo 1'11/9/1941, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia - già contumace detenuto per altro assente per rinunzia

 

  1. MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15/10/1931 - libero presente

 

  1. MORI Mario, nato a Postumia il 16/5/1939 - libero assente

 

  1. RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16/11/1930, già detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera - deceduto il 17/11/2017
  2. SUBRANNI Antonio, nato a Termoli (CB) il 28/8/1932 - libero assente

 

IMPUTATI

RIINA, BRUSCA, BAGARELLA, CINA', SUBRANNI, MORI, DE DONNO, MANNINO, DELL'UTRI, unitamente a Provenzano Bernardo separatamente giudicato:

A) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 11 O, 338 e 339 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (taluni nella qualità di esponenti di vertice dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", altri quali pubblici ufficiali che hanno agito con abuso di potere e con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, altri ancora nella veste di esponenti politici di primo piano), con il Capo della Polizia pro-tempore PARISI Vincenzo e il Vice Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria DI MAGGIO Francesco, entrambi deceduti, e con altri allo stato ignoti, per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano, ed in particolare del Governo della Repubblica, usavano minaccia - consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni - a rappresentanti di detto corpo politico per impedirne o comunque turbarne l'attività.

In particolare:

RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e CINA' Antonino, prospettando ad esponenti delle Istituzioni, anche per il tramite di CIANCIMINO Vito Calogero, deceduto, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell 'on. Salvo LIMA;

SUBRANNI Antonio, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, ponendo in essere (nella loro rispettiva qualità di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Vice Comandante operativo e di Ufficiale addetto al predetto R.O.S.), in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:

inizialmente contattando, su incarico di esponenti politici e di governo, uomini collegati a "Cosa Nostra" (fra gli altri, in particolare, CIANCIMINO Vito Calogero, nella sua veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa ed "ambasciatore" delle loro richieste), e così agevolando l'instaurazione di un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la strategia omicidiaria e stragista;

in seguito favorendo lo sviluppo di una "trattativa" fra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato;

successivamente assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale "trattativa"; condotte tutte che, per un verso, agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e, per altro verso, rafforzavano i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia;

MANNINO Calogero Antonio, ponendo in essere, m relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:

contattando, a cominciare dai primi mesi del 1992, esponenti degli apparati info­investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell 'on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO;

esercitando altresì, in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.; con le sopraindicate condotte così agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;

BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, prospettando al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93.

DELL 'UTRI Marcello, ponendo essere, in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:

inizialmente proponendosi ed attivandosi, in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati;

successivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo;

Per tutti con le ulteriori aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2, 339 2° comma c.p. e 7 d.l. 152/91, per avere commesso il fatto in più di dieci persone riunite, al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa armata denominata "cosa nostra", nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva ed all'ulteriore scopo di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa in questione il prodotto e la impunità di reati precedentemente commessi;

per DE DONNO, MANNINO, MORI e SUBRANNI, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di pubblici ufficiali;

per BAGARELLA, BRUSCA, PROVENZANO e RIINA, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p., per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di più mandati di cattura ed ordini di carcerazione in relazione al delitto di associazione mafiosa e a numerosi altri specifici delitti-fine;

In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992.

B) OMISSIS (imputazione relativa a Provenzano Bernardo separatamente giudicato)

MANCINO Nicola (con la modifica apportata all'udienza del 31/5/13):

C) del reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 2 e 3 72 c.p. per avere, deponendo come testimone innanzi al Tribunale di Palermo nel processo in corso nei confronti di MORI Mario e OBINU Mauro, anche al fine di occultare la condotta di cui al capo A) e di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni la impunità rispetto ai fatti descritti al capo A), affermato il falso e comunque taciuto in tutto o in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato, in particolare affermando falsamente di non essere mai venuto a conoscenza:

dei contatti intrapresi, in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, da esponenti delle Istituzioni, tra i quali gli Ufficiali dei Carabinieri MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, con CIANCIMINO Vito Calogero e per il tramite di questi con gli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa di "Cosa Nostra";

delle lagnanze del Ministro della Giustizia MARTELLI sull'operato dei sopra indicati Ufficiali dei Carabinieri;

delle motivazioni che provocarono, nell'ambito della formazione del Governo della Repubblica insediatosi nel giugno del 1992, l'avvicendamento dell'on. SCOTTI nel ruolo di Ministro dell'Interno.

In Palermo in data 24/2/2012.

CIANCIMINO Massimo:

D) del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis, l 0, 3°, 4°, 5°, 6° comma, c.p., per avere consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno e al rafforzamento dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" svolgendo costantemente il ruolo di latore di messaggi scritti e comunicazioni orali (aventi ad oggetto argomenti di primario rilievo per la predetta organizzazione mafiosa) fra il padre CIANCIMINO Vito Calogero e PROVENZANO Bernardo;

In Palermo, Roma e altrove fino al novembre 2002.

E) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 11° comma c.p, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, incolpava, sapendolo innocente, DE GENNARO Giovanni di avere nella sua qualità di Funzionario della Polizia di Stato intrattenuto costanti e numerosi rapporti illeciti con esponenti dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in particolare, simulando a carico del medesimo DE GENNARO le tracce dei predetti rapporti criminosi, contraffacendo un documento manoscritto che consegnava al Pubblico Ministero nel corso dell'interrogatorio al quale era sottoposto, ove era indicato un elenco di nominativi di Funzionari dello Stato asseritamente collusi con l'associazione mafiosa, trasponendogli la dicitura DE GENNARO, vergata in originale a matita su altro documento manoscritto dal padre Vito. Con l'aggravante di avere incolpato DE GENNARO di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nel massimo a 1 O anni.

In Palermo in data 15 giugno 201 O.

PERSONE OFFESE

De Gennaro Giovanni, costituito parte civile per il reato di cui al capo E)

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)

Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)

Comune di Palermo, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)

Presidenza della Regione Siciliana, costituita parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)

Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, costituita parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)

Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, costituita parte civile per il reato di cui al capo A)

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. conclude chiedendo affermarsi la responsabilità penale di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti e, quindi, condannarsi:

Bagarella Leoluca per il reato di cui al capo a) alla pena di anni sedici di reclusione;

Cinà Antonino per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;

per Brusca Giovanni, per il reato di cui al capo a), previa concessione della diminuente speciale per la collaborazione, dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

Dell'Utri Marcello, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;

Mori Mario, per il reato di cm al capo a) alla pena di anni quindici di reclusione;

Subranni Antonio, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;

De Donno Giuseppe, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;

Mancino Nicola, per il reato di cm al capo c) alla pena di anni sei di reclusione;

per Ciancimino Massimo, per il reato di cui al capo d), ritenuta esauritasi la condotta al 15 gennaio 1993, dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

Ciancimino Massimo, per il reato di cui al capo e), alla pena di anni cinque di reclusione;

per tutti gli imputati con le pene accessorie come per legge;

per Riina Salvatore, dichiararsi non doversi procedere perché estinto il reato per morte del reo.

 

I difensori delle parti civili

-      l'Avv. Francesco Bertorotta, in sostituzione dell'Avv. Franco Coppi, nell'interesse della parte civile rappresentata Giovanni De Gennaro conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

-      l 'Avv. Fabio Caserta, nell'interesse delle parti civili rappresentate Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione Siciliana conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

-      l 'Avv. Salvatore Airò Farulla, nell'interesse della parte civile rappresentata Comune di Palermo conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

-      I 'Avv. Ettore Barcellona, nell'interesse della parte civile rappresentata Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

-      l'Avv. Salvatore Battaglia, in sostituzione dell'Avv. Vincenza Randa, nell'interesse della parte civile rappresentata Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

-      l 'A vv. Danilo Ammannato, nell'interesse della parte civile rappresentata Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

 

I difensori degli imputati:

-       l 'Avv. Enzo Musco, nell'interesse dell'imputato Mario Mori, "conclude chiedendo l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. per identità del fatto storico oggi contestato con quello per il quale l'imputato Mori è stato già giudicato con sentenza passata in giudicato";

-      I 'Avv. Nicoletta Piergentili Piromallo, nell'interesse dell'imputato Nicola Mancino, conclude chiedendo l'assoluzione dall'imputazione di falsa testimonianza perché il fatto non sussiste o con la formula ritenuta di giustizia;

-      l 'Avv. Massimo Krog nell'interesse dell'imputato Nicola Mancino, conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine chiede lo stralcio degli atti e la rimessione per competenza al Tribunale di Palermo;

-      l 'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse dell'imputato Marcello Dell'Utri conclude chiedendo, in linea principale, l'assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non sussiste o, comunque, per non averlo commesso e, in subordine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ulteriore subordine, ove I 'Ili.ma Corte non ritenga di accogliere le esposte soluzioni interpretative con riguardo all'art. 338 c.p., preso atto della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione, voglia sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 338 c.p. per contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. in relazione all'art. 289 c.p.;

-      gli Avv.ti Manfredo Fiormonti e Francesco Provenzano, nell'interesse dell'imputato Giovanni Brusca, concludono chiedendo, concedersi all'imputato la circostanza attenuante della collaborazione e, per effetto, dichiararsi non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato perché estinto il reato per intervenuta prescrizione;

-      l'Avv. Claudia La Barbera, nell'interesse dell'imputato Massimo Ciancimino, conclude chiedendo l'assoluzione per il reato ascritto al capo e) con la più ampia formula liberatoria e in subordine anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; in ulteriore subordine, chiede concedersi le circostanze attenuanti generiche ed applicarsi il minimo della pena con i benefici di legge. Si associa alle conclusioni del codifensore Avv. Roberto D'Agostino per il reato di cui al capo d);

-      l'Avv. Basilio Milio, nell'interesse degli imputati Antonio Subranni e Mario Mori, conclude chiedendo, ex art. 523 comma 6 c.p.p., di acquisire i documenti di cui ali' elenco separatamente depositato e l'esame dei testi Salvini, Scriccia e Gabrielli; per l'imputato Mori chiede il proscioglimento ex art. 649 c.p.p.; per entrambi gli imputati Mori e Subranni chiede, comunque, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto e, in subordine, il proscioglimento perché l'azione penale non poteva essere esercitata a monte prima di iniziare il processo per prescrizione del reato;

-      l'Avv. Federica Folli, nell'interesse dell'imputato Antonino Cinà, conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento soggettivo del reato sia laddove sia qualificato quale fattispecie di cui all'art. 338 c.p. sia laddove venga sussunto nella fattispecie di cui all'art. 289 c.p. nella formulazione vigente nel 1992; in subordine, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo sia laddove sia qualificato quale fattispecie di cui all'art. 338 c.p. sia laddove venga sussunto nella fattispecie di cui all'art. 289 c.p. nella formulazione vigente nel 1992; in ulteriore subordine, non doversi procedere perché, previa riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 289 c.p., il reato è estinto per intervenuta prescrizione; in via di ulteriore e conclusivo subordine, non doversi procedere perché, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 339 comma 2 c.p., il reato di cui all'art. 338 c.p. è estinto per intervenuta prescrizione;

.       I 'Avv. Giuseppe Di Peri, nell'interesse dell'imputato Marcello Dell' Utri, conclude chiedendo dichiararsi non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

-       l'Avv. Luca Cianferoni, nell'interesse degli imputati Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Chiede, altresì, dichiararsi la nullità del dibattimento per effetto della nullità dell'udienza del 28 ottobre 2014 per violazione del contraddittorio. Sulla competenza, chiede, ex art. 11 c.p.p., trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta;

-      l’Avv. Giovanni Anania, nell'interesse degli imputati Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, conclude chiedendo dichiararsi non doversi procedere nei confronti di Salvatore Riina per morte dell'incolpato e nei confronti di Leoluca Bagarella per non avere commesso il fatto;

-      I’Avv. Roberto D'Agostino, nell'interesse dell'imputato Massimo Ciancimino, conclude chiedendo, per il reato ascritto al capo d), previa riqualificazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel reato di favoreggiamento personale, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 378 c.p. per l'applicazione dell'art. 384 c.p.; in subordine, chiede che l'imputato venga assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa con ampia formula liberatoria; in estremo subordine, dichiararsi non doversi procedere perché estinto il reato per prescrizione essendosi la condotta del Ciancimino consumata in data 19 dicembre 1992; nella denegata ipotesi in cui il Ciancimino venga ritenuto colpevole per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa commesso fino al 2002, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, nel giudizio di bilanciamento, vengano ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti; per il reato di cui al capo e) si associa alle conclusioni rassegnate dall'Avv. Claudia La Barbera;

-      I'Avv. Francesco Romito, nell'interesse dell'imputato Giuseppe De Donno conclude chiedendo l'assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non sussiste; in subordine, chiede il proscioglimento perché l'azione penale non doveva essere esercitata non potendosi configurare le due aggravanti contestate di cui all'art. 339 comma 2 c.p. e di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91;

1. continua