75 anni di Costituzione Antifascista/11

LA NOSTRA STORIA, LE NOSTRE REGOLE. Nel Paese con la Costituzione Antifascista più bella del mondo e volutamente dimenticata (e mai applicata interamente) iniziamo questo viaggio di scoperta della nostra Carta Costituzionale scritta con il sangue dei nostri giovani. I partigiani, in questo strano Paese, non faranno la fine dei Briganti (che la Storia fa passare come delinquenti). Stiamo parlando di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà.

75 anni di Costituzione Antifascista/11

P A R T E I I

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58. Isenatorisono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Il numero complessivo deisenatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

ART. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra

 

LEGGI ANCHE:

- Tanti Auguri cara e bella Costituzione

- 75 anni di Costituzione Antifascista

75 anni di Costituzione Antifascista/2

75 anni di Costituzione Antifascista/3

75 anni di Costituzione Antifascista/4

75 anni di Costituzione Antifascista/5

75 anni di Costituzione Antifascista/6

75 anni di Costituzione Antifascista/7

75 anni di Costituzione Antifascista/8

75 anni di Costituzione Antifascista/9

75 anni di Costituzione Antifascista/10