Francesca Biondi: «Sicuramente ci sarà un giudice che, alla prima occasione, solleverà la questione di legittimità costituzionale»

IL NUOVO REATO. Abbiamo letto il nuovo Decreto del Governo di destra della Meloni, dove è contenuta la norma anti Rave (questa parola non è nemmeno contenuta nel decreto) e abbiamo deciso di ascoltare il parere degli esperti per dare la possibilità ai nostri lettori di comprendere meglio ciò che sta accadendo.

Francesca Biondi: «Sicuramente ci sarà un giudice che, alla prima occasione, solleverà la questione di legittimità costituzionale»
La professoressa Francesca Biondi, ordinaria in Diritto costituzionale (Università degli Studi di Milano).

«La rivendico. Ma non negheremo a nessuno di esprimere dissenso.»

Giorgia Meloni, Presidenta del Consiglio dei Ministri, Corriere della Sera, 2 novembre 2022

IL DECRETO CONTESTATO. Dopo le innumerevoli polemiche di questi giorni abbiamo deciso di ascoltare gli esperti, gli studiosi della materia. Continuiamo questo nostro percorso, per fornire qualche elemento in più ai nostri lettori, con l'intervista alla professoressa Francesca Biondi, ordinaria in Diritto costituzionale (Università degli Studi di Milano).   

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Cosa pensa del primo atto dell'esecutivo guidato dal Presidente Giorgia Meloni, che inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis. Una norma in materia di "occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali". Era così necessaria ed urgente?

«La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza che giustificano il ricorso ad un decreto-legge è politica. In questo caso, a mio avviso, la necessità e l’urgenza di intervenire non c’era. Tuttavia, è difficile che questa mancanza si traduca in un vizio di legittimità costituzionale. Quello che potrebbe invece essere censurata è l’eterogeneità del decreto-legge n. 161 del 2022: in uno stesso provvedimento sono inserite disposizioni che attengono a materie assai diverse tra loro. E questo, secondo la Corte costituzionale, non va bene».

 

Per qualcuno la norma è poco chiara nell'individuazione della fattispecie. Potrebbe essere interpretata in maniera estensiva?

«La norma è scritta male e si presta ad interpretazioni estensive, soprattutto per il riferimento alla pericolosità per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e la salute pubblica. Si tratta di nozioni assai vaghe. Io qui vedo una violazione dell’art. 25 della Costituzione, che impone invece che le fattispecie penali siano determinate».

 

Alcuni esponenti dell'opposizione temono che questo nuovo reato possa mettere a rischio la libertà di manifestazione. Secondo lei è così?

«Ovviamente mi auguro di no, ma, per come è stata scritta, la disposizione potrebbe prestarsi a qualche abuso.

Teniamo conto che sino ad oggi l’invasione di terreni o edifici era punibile, ai sensi dell’art. 633 del codice penale, solo se la persona offesa sporgeva querela. La nuova disposizione invece consente di avviare indagini e promuovere l’azione penale anche in assenza di segnalazione da parte del proprietario dell’edificio o del terreno invaso. L’autorità pubblica può così decidere autonomamente se e quando avviare le indagini sulla base di un pericolo presunto.

Inoltre, le sanzioni previste dal nuovo art. 434-bis sono sproporzionate rispetto ai fatti. L’organizzazione di una manifestazione su un terreno pubblico o privato senza preavviso o autorizzazione a cui partecipano più di cinquanta persone, se ritenuta “pericolosa”, potrebbe essere punita più severamente di un omicidio colposo. Senza trascurare la possibilità di disporre intercettazioni».

 

L’articolo 17 della Costituzione Italiana recita: "I Cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". C'è incompatibilità?

«A mio avviso la nuova disposizione pone anche qualche dubbio di compatibilità con l’articolo 17 della Costituzione.

In primo luogo, va considerato che il testo unico di pubblica sicurezza già oggi impone agli organizzatori di una manifestazione o di un evento in luogo pubblico di darne preavviso alle autorità; se non lo fanno, possono incorrere in una sanzione penale lieve. Il legislatore ha adeguatamente bilanciato la libertà di riunirsi con le esigenze di ordine pubblico.

A me pare, invece, che la nuova disposizione non bilanci ragionevolmente le due esigenze e che la volontà di tutelare l’ordine pubblico finisca per comprimere eccessivamente il diritto di libertà: è infatti sufficiente che l’autorità pubblica ritenga che la manifestazione di cui non è stato dato il preavviso sia pericolosa per avviare le indagini; inoltre, la sanzione penale è altissima, anche se, in concreto, non è accaduto nulla di pericoloso.

Inoltre, oggi chi partecipa in luogo pubblico ad evento i cui organizzatori non hanno dato preavviso all’autorità di pubblica sicurezza non corre nessun rischio, e giustamente, perché non può sapere che la procedura amministrativa non è stata rispettata. La norma contenuta nel decreto legge n. 162 del 2022 invece punisce anche coloro che partecipano; a me pare che questo si ponga in tensione con la libertà di riunione, perché può avere l’effetto di scoraggiare la partecipazione alle riunioni in luogo pubblico».

 

Nel testo si utilizza il termine "invasione". Lo trova esagerato?

«Questo no. Il termine “invasione” è già contenuto nel codice penale, all’articolo 533; ed anzi, mi pare che il termine “invasione” possa aiutare il giudice a ridurre la portata applicativa della norma penale».

 

È stato detto che viene messa a rischio la libertà dei cittadini. Lei vede questo rischio a seguito del nuovo reato?

«Io mi auguro che la disposizione venga modificata in sede parlamentare. Se non sarà così, vedremo come la magistratura la applicherà. Sicuramente ci sarà un giudice che, alla prima occasione, solleverà la questione di legittimità costituzionale e, a quel punto, la decisione spetterà la Corte costituzionale. Il nostro ordinamento possiede solidi anticorpi rispetto alla violazione dei diritti fondamentali».

Comma 1, articolo 5 del decreto legge numero 162 del 31 ottobre 2022:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita».

 

 

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